Normative sulla pubblicazione Foto e Video su ancbarrafranca.it e canala esterni autorizzati:

Per l'ANC Barrafranca la privacy è molto importante soprattutto per quanto riguarda la tutela dei minori (se non vi è il consenso dei genitori/tutori). Per tali motivi sul sito ancbarrafranca.it e canali esterni autorizati vengono attuate le metodiche per la protezione della persona, anche se i contenuti avvengono in luogo pubblico.
Ad eccezione di autorizzazione da parte di Genitori/Tutori, foto avvenute in contesto pubblico durante avvenimenti che ritraggono minorenni verranno questi ofuscati/sfocatura del viso: Art. 96 e 97 della Legge 633/1941 - Legge sulla Privacy

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Dispositivo dell'art. 97 Legge sulla protezione del diritto d'autore
Fonti → Legge sulla protezione del diritto d'autore → Titolo II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore → Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto → Sezione II - Diritti relativi al ritratto

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

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Dispositivo dell'art. 96 Legge sulla protezione del diritto d'autore
Fonti → Legge sulla protezione del diritto d'autore → Titolo II - Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore → Capo VI - Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto → Sezione II - Diritti relativi al ritratto

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.

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GDPR base giuridica del consenso digitale (Art.38):
“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”. In questo senso viene quindi stabilita una “età del consenso digitale”, vale a dire un limite di età sotto il quale è necessario il consenso del soggetto esercente la potestà genitoriale per il trattamento dei dati connesso ai servizi della società dell’informazione, quando tale trattamento si basi sul consenso del soggetto interessato (articolo 8 del GDPR). Questo significa essenzialmente che, per i servizi della società d’informazione che trattano i dati utilizzando la base giuridica del consenso, se l’interessato è un minore che non ha ancora raggiunto l’età del consenso digitale questo dovrà essere prestato dal genitore o tutore. In Italia, il decreto legislativo 101/2018 fissa a 14 anni il limite previsto dal Regolamento.