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Commentario
sulla giurisprudenza sulla tutela degli animali |
(dal Codice dell’Ambiente, sezione animali,
a cura di M. Santoloci e M. Pani, quinta edizione
1994, Casa Editrice La Tribuna- Piacenza, pag. 469 e segg.)
Saevitia in bruta est tirocinium
crudelitatis in homines ( motto dei Romani: La crudeltà sugli
animali è un allenamento per la crudeltà sulle persone).
Le radici della legislazione, o meglio dei canoni giuridici a tutela
degli animali trovano profonde radici in questo principio, sulla
base del quale già nell’antichità veniva censurato e condannato l’incrudelimento
ed il maltrattamento gratuito degli animali stessi. Argomentando, in
un concetto assai lungimirante ed acuto, che la crudeltà non ha
confini: possono essere diversi l’oggetto e la distinzione, ma
l’animo portato verso forme di crudeltà è per natura perverso. Ed il
maltrattare gli animali fu allora indice di animo negativo; e di una
negatività che, indirizzandosi verso esseri pur sempre viventi, è
pericolosamente vicino al confine verso i propri simili.
Socrate chiese, nell’ “agorà”, una pesante
pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine,
affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino
ateniese, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più
deboli manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di
rispetto civile anche con i propri simili.
La Legge 22 novembre 1993, n. 473 ha tracciato una nuova stesura
dell’art. 727 del Codice Penale (Maltrattamento di animali),
che rappresenta la norma-cardine del nostro ordinamento giuridico
nella materia in esame. Detta nuova formulazione è articolata in
diversi punti di principio riguardanti casi concreti.
Il primo comma riguarda il criterio generale
di maltrattamento degli animali in senso trasversale; è un concetto
–contenitore nel quale rientrano tutti i casi generici che non
possono invece essere ricompresi nelle specificazioni previste dai
commi successivi. La formulazione è senz’altro più approfondita
rispetto al testo precedente, perché non si limita ad una
enunciazione generica, ma crea un criterio di rapporto e confronto
tra i comportamenti attuati e la natura e caratteristiche etologiche
degli animali; il che equivale a dire che ogni specie animale va
considerata in modo selettivo e particolare rispetto all’atto
aggressivo posto in essere, il quale atto dovrà essere valutato in
relazione alle conseguenze prodotte su quel particolare tipo di
animale e non in linea generale e teorica.
Si valorizza quindi il concetto della soglia-dolore, che andremo più
avanti ad esporre.
Oltre il divieto di incrudelimento gratuito e di strazio o sevizie,
si prevede espressamente l’impossibilità di utilizzare gli animali
in giochi-spettacoli-lavori che non si presentino idonei alla
caratteristica di razza e struttura dell’animale. E tale inciso
consentirà indubbie azioni nel campo delle feste, giochi, spettacoli
ed uso lavorativo degli animali.
E’ previsto poi, e questa è una novità assoluta, che anche la
detenzione non idonea, perché incompatibile con la natura
dell’animale, genera una forma di
maltrattamento censurabile in sede penale ( ad esempio tenere un
animale legato ad una catena troppo corta che non gli permette di
muoversi molto. Minimo deve essere di 5 metri e messa ad un cavo
scorrevole, dimodoché l’animali abbia idoneo spazio per muoversi a
piacimento).
Detto principio fornisce dunque utili strumenti per tutti i casi di
reclusione degli animali, ivi inclusi quelli di allevamento, dei
circhi, industriali e ludici. Ora si dovrà dunque tener conto della
natura e quindi in definitiva delle caratteristiche etologiche
dell’animale che può soffrire in determinate condizioni di
chiusura-costrizione fisica e di movimento.
E’ infine punito anche
l’abbandono di animali domestici o ad essi
equiparabili. Il secondo comma dell’art. 727 prevede
un’aggravante specifica rispetto ai casi del primo comma, nel caso
in cui i fatti siano attuati con mezzi particolarmente dolorosi ma,
soprattutto, questo secondo comma delinea e circoscrive con estrema
esattezza alcuni settori entro i quali i maltrattamenti sono da
considerarsi soggetti a maggiore rischio di essere considerati più
gravi: il traffico, il commercio, il trasporto, l’allevamento, la
mattazione, gli spettacoli. Dunque la norma fa in tal senso un salto
di qualità rispetto alla formulazione precedente del tutto generica,
perché investe in linea diretta questi settori importanti e dunque
si evolve da norma genericamente ed asetticamente omnicomprensiva (e
dunque riduttiva) a norma che intende disciplinare anche i livelli
di maltrattamento più significativi e sistematici, andando quindi ad
incidere su problematiche di più ampio respiro. Si pensi, ad
esempio, ai gravi maltrattamenti causati dai trasporti in carri
bestiame fermi a volte per giorni e giorni nelle anse delle stazioni
con gli animali che soffrono per il caldo, la sete ed il
sovraffollamento. Oggi questa norma consente di intervenire senza
equivoci.
La morte dell’animale è prevista peraltro
come ulteriore fatto che aggrava la pena. Il secondo comma in
questione ed il terzo, ben sapendo di rivolgersi a settori
industriali-commerciali, non casualmente prevedono in tali casi la
pubblicazione della sentenza sulla stampa e nel caso di recidiva
prevede l’interdizione dall’esercizio delle relative attività,
essendo queste forme ulteriori mezzi deterrenti. Il quarto comma
affronta invece iltema dei giochi, spettacoli e manifestazioni che
comportano strazio o sevizie di animali e punisce sia chi organizza
dette attività sia chi vi partecipa, con conseguenze gravi in ordine
alla licenza per le attività connesse ( sospensione e, in caso di
morte dell'animale o recidiva, l’interdizione). Un’aggravante
specifica è prevista dal quinto comma ove (e non è caso poco
frequente) queste attività trovano substrato nel mondo delle
scommesse clandestine. (…)
Un’ importantissima sentenza della Corte di
Cassazione ( Cass. Pen. Sez. III, ud. 14 marzo 1990, est.
Postiglione). Con tale pronuncia la Suprema Corte innova
profondamente, rivoluzionandola alla radice, la linea di
interpretazione dell’art.727 cod.pen. e, avallando il concetto
appena sostenuto, sancisce che detta norma deve essere intesa come
diretta alla tutela dell’animale in quanto tale e cioè essere
vivente. Vediamo le relative massime tratte da questa sentenza: “ In
via di principio il reato di cui all’art. 727 cod.pen., in
considerazione del tenore letterale della norma ( maltrattamento) e
del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie , ma anche
di sofferenze ed affaticamento), tutela gli animali in quanto
autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci
di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di
normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli
animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e
materiali che essi procurano all’uomo devono essere assicurate nel
rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di
cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore”. Ancora: “ Non
sono punibili ex art.727 cod.pen. soltanto quei comportamenti che
offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali,
( come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza
, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla
sensibilità dell’animale, producendo un dolore, pur se tali condotte
non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali , ma
siano determinate da condizioni oggettive di abbandono o di
incuria”.
La sentenza riportata costituisce una novità assoluta nel campo
dell’interpretazione della struttura compositiva e delle finalità
dell’art.727 cod.pen. e rappresenta una netta evoluzione di rotta
della giurisprudenza al riguardo. Successivamente sono state
pubblicate sentenze similari da parte della Cassazione. Si richiama
peraltro l’attenzione sulla vecchia, ma pur sempre in vigore norma
di cui all’art. 1 L. 12 giugno 1913, n.611 e, specialmente sulla
recente L.14 agosto 1991, n. 281 ( Legge
quadro sulla protezione degli animali domestici nonché sulla
prevenzione del randagismo).
A chi rivolgersi per denunciare casi di
maltrattamento, sevizie, abbandono di animali.
Quando si assiste a questi casi, ci si può rivolgere a qualunque
organo di Polizia Giudiziaria, per far cessare il fatto.
La Polizia Giudiziaria è rappresentata da:
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale,
Polizia Stradale, Vigili Urbani, Polizia Venatoria ed ogni altro
organo di Polizia. Sono Polizia Giudiziaria anche i guardia-parco e
le guardie particolari giurate. I reati in materia animalista sono,
al pari dei reati di ogni altra natura, di competenza di ogni organo
di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione selettiva. Tutta la
Polizia Giudiziaria è obbligata ad intervenire per far cessare il
reato e ad inviare, entro 48 ore, alla magistratura notizia di ogni
reato del quale venga a conoscenza, impedendo nel contempo che il
reato stesso venga portato ad ulteriori conseguenze, ricercandone i
colpevoli ed assicurando le fonti di prova.
Non esiste dunque alcuna distinzione selettiva di competenza che
faccia sì, ad esempio, (come qualcuno vorrebbe sostenere) che i
reati in materia ambientale siano “di competenza” del Corpo
Forestale o della Polizia Venatoria ed i reati in materia
ambientalista delle guardie dell’Enpa o di altri organi specifici.
In altre parole, se ci si rivolge, per far cessare e denunciare casi
di maltrattamenti e sevizie di animali, a qualunque organo di
Polizia Giudiziaria, siano essi Carabinieri, Vigili Urbani, Guardia
di Finanza, Corpo Forestale o altri, e costoro si rifiutano di
intervenire adducendo che non è affar loro, comporta il reato di
omissione di atti di ufficio (art.328 Codice Penale) e di omissione
di rapporto (art.361 Codice Penale). Queste omissioni possono essere
denunciate al Procuratore della Repubblica presso la Pretura del
posto. Nei confronti dei pubblici ufficiali che compiono le suddette
omissioni, si può fare inoltre azione civile per danni. C’è, a
proposito di quanto sopra detto, una pronuncia specifica della
Suprema Corte : “L’art. 55 c.p.c. consente di ritenere che i reati
in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia
giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive
per settori, anche se in punto di fatto esistono delle
specializzazioni. Naturalmente la Polizia Giudiziaria potrà
avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e
l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della
stessa Polizia Giudiziaria (…)”. ( Cassazione Penale , sez. III, 27
settembre 1991, n.1782, rel. Postiglione, pres. Gambino). E dunque
possiamo in modo oggi rafforzato continuare a sostenere che il
rifiuto all’intervento da parte di un qualsiasi organo di Polizia
Giudiziaria ( Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale,
Guardia di Finanza, Vigili Urbani ed altri) per accertare e
reprimere un reato in tema ambientale, asserendo ad esempio che non
rientra nella propria competenza, integra il reato di omissione di
atti di ufficio (art.328 c.p.) e di omissione di denuncia di reato
(art. 361 c.p.). Identico discorso vale per il maltrattamento di
animali. Come già detto sopra, queste omissioni possono essere
denunciate al Procuratore della Repubblica del posto presso la
Pretura. E’ consigliabile in caso di denuncia, la presenza
testimoniale di più persone che confermino di essere state presenti
al rifiuto dell’intervento. In caso di rifiuto documentalmente
accertato , allegare i documenti stessi.
La denuncia è un atto con il quale un privato porta a conoscenza
della Polizia Giudiziaria o direttamente della Magistratura un
illecito penale. Non esiste una forma prefissata per la denuncia;
basta un foglio di carta semplice inviato alla Polizia Giudiziaria o
al Procuratore della Repubblica o meglio a tutti e due. Si può
presentare denuncia anche sottoscrivendo un verbale presso un organo
di polizia giudiziaria o addirittura oralmente o per via telefonica
in casi di urgenza. Il contenuto della denuncia va ricollegato
all’esposizione dei fatti in modo lineara e chiaro. Non
necessariamente la denuncia deve essere rivolta contro persone
specifiche o deve recare il tipo di reato che si presume sia stato
commesso. Si può anche inviare una denuncia contro ignoti. Quando
non si è certi della violazione posta in essere, si potrà inviare
una segnalazione a dette autorità semplicemente illustrando i fatti
e chiedendo una verifica della legalità della situazione
prospettata.
L’importante è scrivere o riferire sempre la verità con precisione
ed attenendosi rigidamente ai fatti oggettivi senza sfumature
polemiche o commenti personali o passionali. Conseguentemente,
quando ci si trova di fronte ad un maltrattamento e/o uccisione di
animale che possa rientrare nelle ipotesi di reato sopra citate (
art. 727 Cod. Pen.-art. 70 T.U.L.P.S.- art. 1 Legge n. 611/1913), o
si ha certa notizia di tale fatto, ci si può rivolgere oralmente, di
persona, per telefono, o per iscritto ad un qualsiasi organo di
Polizia Giudiziaria, chiedendone l’intervento o si può presentare
successivamente dettagliata denuncia ad un organo di Polizia
Giudiziaria presso la Pretura.
Alleghiamo alcuni schemi di denuncia di
massima, regolandosi nelle espressioni e descrizioni, secondo i
casi.
Maltrattamento o uccisione gratuita o abbandono di animali (
ricordiamo che è reato anche tenere legato un animale con catena
troppo corta dimodo ché non possa fare molti movimenti).
L’esposto ideale, in questi casi, è
quello immediato, reso oralmente (magari per via telefonica o di
persona) al più vicino organo di Polizia Giudiziaria ( come già
detto, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti ad
intervenire istituzionalmente). Se non si ha questa possibilità,
redigere una segnalazione strutturata sul modello seguente:
Al Signor Procuratore della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di………………..
e per conoscenza
al Comando Stazione Carabinieri di…… oppure
al Comando Vigili Urbani di………. oppure
al Comando Stazione Forestale di……..
Il sottoscritto…………(generalità e
domicilio) espone quanto segue.
Il giorno…….in località…….del Comune di………ha
notato (esposizione dettagliata dei fatti cui si è assistito;
fornire inoltre ogni elemento utile per la identificazione dei
responsabili; targhe di autoveicoli, riconoscimento personale,
descrizione somatica, etc…).
Trattasi di maltrattamento ( o uccisione o
abbandono) di un animale che ha provocato grave strazio all’animale
medesimo (eventualmente aggiungere se i fatti sono ancora in atto).
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui
all’art.727 c.p. il quale, in quanto illecito penale, rientra nella
competenza generica di ogni organo di polizia giudiziaria e di
codesta Procura.
In questo contesto si indirizza il
presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua
competenza ed affinché i responsabili possano essere perseguiti
penalmente anche sulla scorta della sentenza della Suprema Corte:
Cass. Pen., sez. III, ud. 14 marzo 1990, est. Postiglione (
eventualmente aggiungere se i fatti ancora sono in atto: si avanza
cortese istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino per
impedire che il reato sopra descritto possa essere portato ad
ulteriori conseguenze).
Si ringrazia.
Data e firma…
Denuncia per accecamento di uccelli.
L’esposto ideale, anche in questi casi, è
quello immediato reso oralmente.
Se non si ha questa possibilità, redigere
una segnalazione strutturata sul modello seguente.
Al Signor Procuratore della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di………..
e per conoscenza
al Comando Stazione Carabinieri di ………..
oppure
al Comando Vigili Urbani di………
oppure
al Comando Stazione Forestale di………
Il sottoscritto…(generalità e domicilio)
espone quanto segue.
Il giorno…in località…del Comune di…ha
notato (descrivere dettagliatamente il luogo e le persone trovate in
possesso degli uccelli accecati; se si tratta di una fiera, indicare
con esattezza il punto ove si trovava la rivendita).
Trattasi di maltrattamento e sevizie di animali in contrasto con il
disposto dell’art. 1 L. 12 giugno 1913, n. 611 ( che proibisce tali
accecamenti) e più in generale con il disposto dell’art. 727 c.p. (
vedere al riguardo Cass. Pen. 26 aprile 1951, Maestri :
“L’accecamento di uccelli per la caccia è vietato senza distinzione
tra accecamento permanente o transitorio , anatomico o funzionale,
congenito o acquisito”). Anche la nuova legge in materia venatoria
n. 157 del 1992 vieta nell’art. 21 comma 1 l’uso di richiami vivi
accecati prevedendo sanzione penale per la relativa violazione.
I fatti esposti integrano ad avviso dello scrivente i reati citati,
i quali, in quanto illeciti penali, rientrano nella competenza
generica di ogni organo di Polizia Giudiziaria e di codesta
Procura.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V.
fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza ed affinché i
responsabili possano essere perseguiti penalmente. Si avanza cortese
istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino per impedire
che il reato sopra descritto possa essere portato ad ulteriori
conseguenze.
Si ringrazia.
Data e firma…
Fiere, spettacoli o manifestazioni pubbliche
con sevizie e maltrattamenti di animali.
L’esposto ideale, in questi casi, è quello
immediato; reso oralmente (magari per via telefonica o di persona)
al più vicino organo di Polizia Giudiziaria ( tutti gli organi di
Polizia Giudiziaria sono competenti per intervenire
istituzionalmente). Se non si ha questa possibilità, redigere una
segnalazione sul modello seguente.
Al Signor Procuratore della Repubblica
presso la Pretura Circondariale di ……….
e per conoscenza
al Comando Stazione Carabinieri di…………
oppure
al Comando Vigili Urbani di…………. oppure
al Comando Stazione Forestale di……..
Il sorroscritto….(generalità e domicilio)
espone quanto segue.
Il giorno…..in località…..del Comune di……..
si svolgerà ( oppure: si sta svolgendo; oppure: si è svolta) una
manifestazione (tipo fiera, festa, etc…) nel corso della quale
alcuni animali ….(descrivere dettagliatamente le sevizie ed i
maltrattamenti cui sono destinati o sono stati già fatti oggetto gli
animali).
Trattasi di maltrattamento e sevizie ( o
uccisione) gratuita di animali in luogo pubblico che provocheranno (
oppure: hanno provocato) grave strazio agli animali medesimi (
oppure: che sta continuando a procurare strazio all’animale).
Si rileva che l’art. 727 c.p., l’art. 70 T.U. di P.S. e l’art. 1 L.
12 giugno 1913, n. 611 proibiscono spettacoli, trattenimenti e
giochi pubblici che comportino strazio e sevizie di animali,
sanzionando penalmente le relative violazioni.
Tale fatto integra ad avviso dello scrivente i reati citati, i
quali, in quanto illeciti penali, rientrano nella competenza
generica di ogno organo di Polizia Giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V.
fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza ed affinché i
responsabili possano essere perseguiti penalmente anche sulla scorta
della sentenza della Suprema Corte ( Cass. Pen., sez. III, ud. 14
marzo 1990, est. Postiglione). ( Eventualmente se i fatti ancora
sono in atto: si avanza cortese istanza affinché gli organi in
indirizzo si attivino per impedire che il reato sopra descritto
possa essere portato ad ulteriori conseguenze; eventualmente se la
manifestazione è in programma, ma non ancora iniziata: si avanza
cortese istanza affinché gli organi in indirizzo si attivino
preventivamente per impedire che tale manifestazione dai risvolti
illeciti possa essere attuata per ciò che concerne il punto degli
animali).
Si rigrazia.
Data e firma.
Esposto per la violazione della convenzione
di Washington.
Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione
di………
Comunico che il giorno…. Nelle vetrine (
o nei locali interni) della ditta….( nome completo) situata in…..(
indirizzo completo) ho visto in vendita ( o esposti) i seguenti
animali ( o articoli o piante)…. ( numero e descrizione).
Da un mio preliminare accertamento, ritengo
( oppure: sono certo) si tratti di esemplari ( o pelli, o prodotti
ecc.) della specie … che per quanto mi è noto dovrebbe essere
protetta dalla CITES in Appendice I ( o in Appendice II).
Il proprietario dell’esercizio, interpellato, ha dichiarato che…(
oppure: non è stato opportuno chiedere chiarimenti al proprietario
per le seguenti ragioni…..) ( quest’ultima parte si può
eventualmente omettere, se il caso).
Vogliate cortesemente eseguire accertamenti
in merito.
Data e firma.
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