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STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
STATUTO ORGANICO
(Approvato con decreto Presidenziale n.1286 del 25
Luglio 1956)
N.535 - DISPOSIZIONI VARIE
Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956,
n 1286, col quale sulla proposta del Ministro per la
difesa, la "Associazione Nazionale del Carabinieri in
Congedo" assume la denominazione di "Associazione
Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene
approvato il nuovo statuto organico -
(Direzione generale personale civile e affari.(Gazzetta
Ufficiale n.298, del 24 Novembre 1956)
Estratto della dispensa 50° del Giornale Militare
Ufficiale del 15 Dicembre 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IL Presidente DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 Febbraio 1982, n.461, col
quale fu eretta in ente morale la "Federazione Nazionale
del Carabiniere Reale" e ne fu approvato lo statuto
organico. Visti i regi decreti 25 Agosto 1932, n.1214, e
9 Aprile 1935, n.815, con i quali furono approvati due
nuovi statuti organici della predetta Federazione, la
quale, con l'occasione, assunse la denominazione,
rispettivamente di "Federazione Nazionale del
Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione
Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo": Visto lo
statuto - regolamento approvato dall'ex segretario del
disciolto partito Nazionale fascista e pubblicato nel
foglio di disposizioni dello stesso partito n.1193-bis,
in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento con
quale all'ente in parola fu anche imposta la
denominazione di "Legione Carabinieri d'Italia"
Visto l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943,
n704 con il quale i reparti d'arma e di specialità
(Associazioni d'arma) dell'Esercito, furono posti sotto
la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora della
difesa (Servizi per l'Esercito).
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2
Febbraio 1950, n.162 con quale la predetta Legione
assunse la denominazione di "Associazione Nazionale del
Carabiniere in congedo" e ne fu approvato il nuovo
statuto organico.
Visto il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il
quale la presidenza dell'Associazione in parola proposto
per l'Ente la nuova denominazione di "Associazione
Nazionale Carabinieri" e l'approvazione di uno schema di
nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate
favorevolmente a larghissima maggioranza, le dipendenti
assemblee Sezionali.
Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema
di nuovo statuto organico, secondo cui il Presidente
Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe potuto
procedere alle integrazioni o varianti che si fossero
rese necessarie nel corso della sua approvazione.
Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955
e 26 marzo 1956, del comitato Centrale dell'Associazione
in base alla sopra specificata disposizione
finale-transitoria.
Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo
statuto organico tende ad agevolare il funzionamento
dell'Associazione di cui trattasi, mediante,
essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la
nomina degli Ispettori regionali ed interregionali,
nonché dei consiglieri nazionali non di diritto:
Visto l'Art. 16 del Codice civile
Udito il parere del Consiglio di stato
Sulla proposta del Ministero per la difesa
Decreta:
Art. 1
L' "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo"
assume la denominazione di "Associazione Nazionale
Carabinieri"
Art.2
Al Ministero per la difesa e devoluta l'alta
sorveglianza sull' "Associazione Nazionale Carabinieri"
al fine di assicurare che la sua attività e il suo
indirizzo siano conformi alle direttive generali del
Governo. Il Ministro per la difesa qualora ritenga che
l’attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta
Associazione non rispondano ai criteri di cui al
precedente comma o comunque, siano in contrasto con gli
scopi dell'Associazione quali risultino dello statuto di
cui al successivo art.3, può scegliere il Consiglio
Nazionale e nominare un Commissario straordinario. Alla
fine dell’esercizio finanziario previsto dal citato
statuto, l'Associazione è tenuta a rendere conto al
ministero della difesa (Servizi per l'Esercito)
dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo
concessi a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio
medesimo.
Art. 3
E' approvato l'accluso nuovo statuto organico della
predetta Associazione Nazionale, formato da n.46
articoli, firmato dal Ministro proponente. Il presente
decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 Luglio 1956
GRONCHI
Visto: il Guardasigilli: MORO TAVIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956.
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n.50 -
Carlomagno
STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Cap. I
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Art.1
L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente
morale con regio decreto 16 febbraio 1928, n.461,
allorché denominavasi "Federazione Nazionale del
Carabiniere Reale" ha sede centrale in Roma. Presidente
onorario è il Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri.
Art. 2
L'Associazione, che è apolitica, si propone i seguenti
scopi:
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di
solidarietà fra i militari in congedo e quelli in
servizio dell'Arma, e fra esse gli appartenenti alle
alte forze armate ed alle rispettive associazioni.
b) tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla
Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose
tradizioni dell'Arma, e la memoria dei suoi eroici
caduti.
c) realizzare, nei limiti delle possibilità,
l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed
economica a fare degli iscritti e delle loro famiglie.
Gli iscritti all'Associazione si impegnano a prestare il
proprio concorso in caso di pubbliche calamità o di
altre situazioni eccezionali, se richieste dalle
competenti autorità.
Art.3
L'Associazione, le Sezioni e le SottoSezioni sono
autorizzate ad usare la Bandiera Nazionale e la fiamma
conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli
allegati n1 e 2 dello statuto approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162.
L'Associazione è, altresì autorizzata ad usare il
medagliere fregiato dei distintivi di tutte le
ricompense dell'ordine Militare d'Italia e medaglie
d'Oro al Valor militare, Civile, di Marina e
d'Aeronautica, concesse all'Arma ed ai suoi appartenenti
fin dalla fondazione. La bandiera ed il medaglione
intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte
d'onore. La scorta alla Bandiera e la scorta al
Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due
componenti dell'Associazione.
Art.4
Nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in
corpo, con Bandiera o Fiamma, è consentito ai soci l'uso
del copricapo e del sopracolletto di panno nero con
alamari, della foggia che sarà prescritta dal
regolamento al presente statuto. I soci sono autorizzati
ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale
risulta dal disegno di cui all'allegato n.3 del già
menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2
febbraio 1950, n.162
Art. 5
I soci dell'Associazione sono:
a) d'onore
b) benemeriti
c) effettivi
d) collettivi
e) simpatizzanti
Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti
dell'Arma ed il vice Comandante generale dell'Arma in
carica. Possono, inoltre essere nominati soci d'onore,
per determinazione del Comitato Centrale, gli
appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio,
decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia
d'Oro al Valor Militare, Civile, di Marina e
d'aeronautica, od il loro legittimi rappresentanti
qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od
i grandi invalidi dell'Arma per ferite, o infermità
contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già
vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità
militari e civili che abbiano titolo di particolare
benemerenza verso l'Associazione. Con analogo
provvedimento, e anche su proposta dei dirigenti
periferici possono essere nominati soci benemeriti
persone, enti, o soci di altre categorie, che abbiano
procurato all'Associazione considerevoli benefici o
vantaggi. Possono essere soci effettivi coloro che
abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma, anche se
ufficiali di altre armi, copri o servizi, ovvero
cappellani. Possono essere soci collettivi i comandi
dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto
autonomo, nonché i circoli e le sale convegno
sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri dei vari
reparti dell'arma. Possono essere soci simpatizzanti,
colore che abbiano prestato servizio nell'Arma come
carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma, gli
aggiunti ed i carabinieri effettivi ed ausiliari con
vincolo di ferma che per malattie mentali non siano
stati trasferiti nei ruoli di altre armi. I famigliari
maggiorenni, di ambo i sessi, dei militari in congedo o
in servizio nell'Arma o che siano discendenti o
congiunti di già appartenenti all'Arma.
Art.6
L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni,
peraltro, qualora particolari situazioni lo consiglino,
il Presidente Nazionale può autorizzare l'iscrizione
direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione.
Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i
soci effettivi in attività di servizio. Non possono far
parte dell'Associazione coloro che: a) siano stati
radiati dai ruoli dell'Arma o siano stati riformati per
malattia mentale. b) abbiano riportato condanne per
delitto colposo. Gli ufficiali sospesi dal grado ed i
militari di qualsiasi grado sottoposti a procedimento
penale per delitto doloso sono sospesi dalla qualità di
socio.
Art.7
Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al
potenziamento morale e materiale dell'Associazione,
evitando, in particolare manifestazioni ed atteggiamenti
contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od
atteggiamenti che implicheranno sicuramente il ritiro
della tessera dell'Associazione.
Art. 8
I soci effettivi in attività di servizio ed i soci
simpatizzanti non possono ricoprire cariche in seno
all'Associazione, ne prendere parte, votando, alle
adunanze riguardanti il funzionamento interno
dell'Associazione e delle Sezioni. Ogni socio effettivo,
in attività di servizio o non, ha diritto ad iscriversi
alla "cassa di previdenza" dell'Associazione e se
residente a Roma, può esserne nominato consigliere o
sindaco.
Art.9
A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole
o atti compromettano l'apoliticità dell'Associazione
stabilita dall'art2 o contravvengano alle finalità
stabilite dallo steso art.2 possono essere adottati i
seguenti provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di
lieve entità (b) sospensione da 3 a 6 mesi, per
comportamento contrario alle norme disciplinari e ai
doveri morali dell'Associazione (c) espulsione, per
infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento
contrario ai principi dell'Arma, ovvero per recidividità
nelle infrazioni previste dalle precedenti lettere A e
B. Nelle ipotesi contemplate nelle lettere A e B
dell'art.6 del presente statuto, si procede senz'altro
alla radiazione.
Art.10
I provvedimenti disciplinari preveduti dall'art.9
vengono adottati:
a) il richiamo, direttamente dal Presidente della
Sezione
b) la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore
regionale (o interregionale), in seguito a conforme
giudizio della Commissione di disciplina sezionale
competente.
Per i soci iscritti alla Sede Centrale
dell'Associazione, i provvedimenti disciplinari vengono
adottati dal Presidente, sentito, per la sospensione e
per l'espulsione, il comitato centrale.
Il socio colpito da procedimento disciplinare adottato
dal Presidente della Sezione o dall’ispettore regionale
(o interregionale) può presentare reclamo al Presidente
Nazionale, il quale, sentito il Comitato centrale,
decide insindacabilmente. I reclami dei soci scritti
alla Sede centrale dell’Associazione vengono decisi
dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere
del comitato centrale, qualora si tratti di richiamo, o
dal Consiglio Nazionale, qualora si tratti di
sospensione ed espulsione. I reclami collettivi e quelli
redatti in forma irriguardosa ed astiosamente polemica
non saranno presi in considerazione costituendo per se
palese mancanza disciplinare. Il giudizio relativo a tal
irrecivibilità spetta, insindacabilmente al Comitato
centrale, od al Consiglio Nazionale, rispettivamente nei
casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle
Sezioni oppure alla Sede centrale.
Art.11
I soci possono cessare di far parte dell'Associazione
per volontaria rinuncia, che deve essere notificata per
iscritto, non oltre il 30 settembre di ciascun anno, al
Presidente della Sezione o al Presidente
dell'Associazione per gli iscritti alla sede centrale.
Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso o
radiato perde il diritto all'uso della tessera e del
distintivo sociale e al godimento di ogni beneficio
morale, assistenziale, mutuale ed economico
dell'Associazione. E' considerato moroso il socio che,
invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a
pagare la quota associativa, non vi provveda entro un
termine di tre mesi
Art.12
Il Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti
nazionali vengono eletti, nel loro seno, da dodici
consiglieri di cui tre supplenti, possibilmente quattro
per ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali e
graduati o carabinieri, prescelti dagli ispettori
regionali (o interregionali) tra i soci della Sezione di
Roma non facenti parte del Consiglio direttivo della
Sezione stessa
Art.13
Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed
emana tutte le disposizioni di carattere generale che
ritenga opportune per la migliore applicazione dello
statuto e del regolamento. I vice Presidenti nazionali
coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di
volta in volta, ed essi affidati. In caso di assenza del
Presidente, è chiamato a sostituire il vice Presidente
più elevato in grado o più anziano nel grado.
Art.14
Il Consiglio Nazionale e costituito:
1) dal Presidente Nazionale che lo presiede
2) da due vice Presidenti
3) dagli ispettori regionali (o interregionali)
4) da nove consiglieri, di cui tre supplenti, che
residueranno dopo l'elezione del Presidente Nazionale e
dei due vice Presidenti nazionali, di cui al precedente
art.12
5) dal segretario Nazionale che è nominato dal
Presidente Nazionale fra i soci effettivi residenti a
Roma, senza diritto a voto.
Art.15
Il Consiglio Nazionale:
a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci
preventivo e consuntivo della Sede centrale
dell'Associazione
b) decide preventivamente sulle iniziative che importino
modifiche al bilancio o implichino impegni morali per
l'Associazione
c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal
Presidente
d) propone modifiche allo statuto ed al regolamento
Il Consiglio Nazionale e convocato dal Presidente
Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in
ogni caso all'approvazione dei bilanci. Deve essere
altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo
dei suoi componenti. I componenti e il Consiglio
Nazionale residenti fuori Roma potranno comunicare per
iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine
del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio
Nazionale e necessaria l'adesione di almeno la metà dei
consiglieri.
Art.16
Il comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale
che lo presiede, e dei due vice Presidenti nazionali, è
costituito da cinque membri, eletti nel loro seno, dai
dodici Consiglieri, di cui tre supplenti, citati nel
precedente art.12, nonché dal Segretario Nazionale,
quest'ultimo senza diritto a voto. Compito del Comitato
centrale e quello di collaborare con il Presidente
Nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e
nella soluzione di casi urgenti.
Art.17
Il segretario Nazionale:
a) amministra i beni della sede centrale
dell'Associazione
b) coadiuva il Presidente Nazionale
c) provvede alle varie incombenze amministrative
d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo,
che sono poi presentati al Consiglio Nazionale per
l'approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun
anno, dal Presidente Nazionale, sentito il comitato
centrale.
Art.18
Il collegio sindacale e costituito da tre membri
nominati dal Comitato centrale fra i soci residenti a
Roma. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente.
Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri
ed i documenti contabili, nonché i bilanci
dell'Associazione redigendo una relazione da rimettere
al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al
Consiglio Nazionale per la prescritta autorizzazione ai
sensi del precedente art.15.
Art.19
Gli ispettori regionali vengono eletti per referendum
dai Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione. Essi
dovranno risiedere, possibilmente, nel capoluogo della
rispettiva giurisdizione. Per regioni finitime, quando
si renda opportuno, il luogo di due o più ispettori
regionali, potrà essere eletto un ispettore
interregionale, pure per referendum, dai Presidenti di
Sezione delle regioni interessate:
a) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale
b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del
Presidente Nazionale da parte delle Sezioni
c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e
potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza
dello statuto e del regolamento dell'Associazione
d) mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le
autorità militari e civili nella sede dell'ispettorato.
e) eseguono per incarico e con l'autorizzazione del
Presidente Nazionale, ispezioni ed inchieste
f) informano di ogni situazione degna di rilievo il
Presidente Nazionale
In caso di indisponibilità dell'ispettore competente il
Presidente Nazionale può affidare incarichi ispettivi a
soci particolarmente qualificati.
Art.20
Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato
raccolto fra gli appartenenti all'Arma in congedo un
numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro
costituzione deve essere preventivamente autorizzata dal
Presidente Nazionale, il quale, alla prima riunione ne
informa il comitato centrale.
Art.21
Il Presidente di Sezione:
a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive
generali della Associazione
b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale,
culturale, ricreativa ed economica dei soci
c) attua le direttive degli ispettori e facilita questi
nell'assolvimento delle loro attribuzioni
d) può promuovere, da parte del Consiglio sezionale, la
costituzione di un Comitato di patronesse scegliendole
fra le signore che, accettando di farne parte, diano
affidamento di rendersi benemerite per la Sezione ai
suoi fini assistenziali. E' in facoltà del Presidente di
sentire il parere del consiglio di Sezione su tutte le
questioni sulle quali ritenga interpellarlo. Il parere
del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per
tutte le iniziative che importino aggravi al bilancio
della Sezione o ne implichino impegni morali.
Art.22
Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di
cinquanta, possono eleggere un Vice Presidente, il quale
coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di
assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta
gli vengono da lui affidati. Per le Sezioni che non
hanno il Vice Presidente, il consigliere più elevato in
grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di
assenza, il Presidente. Il Presidente ed il Vice
Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di
Sezione nel proprio seno.
Art.23
Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di
questa, e costituito, in base al numero dei soci e
secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento,
da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri,
compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci,
a maggioranza assoluta. L'assemblea elettorale e valida,
in prima convocazione, se e presente almeno la metà del
soci della Sezione, compresi quelli delle sottosezioni,
in regola con il pagamento della quota annuale di
Associazione, in seconda convocazione e valida qualunque
sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la
seconda convocazione debbono intercorrere almeno due
ore. I soci delle sottosezioni possono partecipare
personalmente alle assemblee Sezionali o farsi
rappresentare , mediante delega scritta, da un'altro
socio. Qualunque socio elettore può presentare una lista
o scheda. purché la presentazione sia fatta al
Presidente della Sezione, contro ricevuta, prima che si
addivenga alla nomina del Presidente dell'Assemblea
elettorale e degli scrutatori. Qualora nessuna lista o
scheda venisse presentata prima della nomina del
Presidente dell'assemblea elettorale, questa nominerà
una commissione di sei membri per la compilazione di una
lista unica.
Art.24
Il Consiglio di Sezione:
a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della
Sezione
b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il
Presidente ritenga di sentirlo
c) e convocato dai suo Presidente ogni qualvolta questi
lo ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno
una volta ogni trimestre.
Il Consiglio inoltre, deve essere convocato dal
Presidente quando ne facciano richiesta almeno la metà
dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio, partecipa,
con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il
segretario della Sezione. Per la validità delle riunioni
del Consiglio di Sezione e necessaria la presenza di
almeno la metà dei consiglieri.
Art.25
Il segretario della Sezione, che è nominato da
Presidente tra i soci effettivi della Sezione:
a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e
sviluppo della Sezione
b) provvede alle varie incombenze amministrative
c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da
sottoporre alla revisione del Consiglio di Sezione
Art.26
Nelle località dove non sia possibile raccogliere il
numero di adesioni, stabilito dall'art.20 per la
costituzione della Sezione, può costituirsi la
Sottosezione, con un minimo, però, di cinque iscritti,
che dipende dalla Sezione viciniore. Essa e retta da un
fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione,
e che fa parte, di diritto, del Consiglio di Sezione
Art.27
Presso ogni Sezione e costituita una Commissione di
disciplina, composta di tre membri tratti dai componenti
il Consiglio della Sezione stessa. I componenti di detta
Commissione sono nominati ogni anno dal Presidente della
Sezione e possono essere confermati
Art.28
Le nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti
nazionali e dei consiglieri nazionali non di diritto
debbono essere approvate del Ministro per la Difesa,
sentito il parere del Comando generale dell'Arma. Le
nomine degli ispettori regionali (o interregionali), dei
Presidenti, vice Presidenti e consiglieri delle Sezioni
sono approvate dal Presidente Nazionale.
Art.29
Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e
possono essere confermate per uguale periodo. La
cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo,
per dimissioni o per rimozione. Qualora nel Consiglio
Nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un
membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il
socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di
voti dopo l'eletti. Nella impossibilità di attuare tale
sistema, e concessa facoltà al Presidente Nazionale di
provvedere con incarichi particolari per il residuo
periodo di carica.
Art. 30
Le cariche sociali non sono retribuite. Al Segretario
Nazionale e ai segretari delle Sezioni che contino i
cento iscritti, potranno essere concesse, tuttavia, in
base alla disponibilità dei fondi, gratifiche che i
rispettivi consigli riterranno di stabilire, anno per
anno, all'atto dell'approvazione del bilancio
preventivo. In tale circostanza, il Consiglio Nazionale
determina anche l'ammontare delle diarie da
corrispondersi al Presidente ed ai Presidenti nazionali,
agli ispettori regionali o interregionali, ed
eventualmente ad altri soci, qualora si dovessero loro
dare incarichi fuori sede, nonché l'ammontare
dell'indennità di rappresentanza per il Presidente
Nazionale.
Art.31
Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da
essere al disotto del numero minimo stabilito
dall'art.20, il Presidente regionale può deliberare lo
scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua
trasformazione in Sottosezione.
Art.32
Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa
appartenenti passeranno alla sede centrale
dell'Associazione, in caso di trasformazione in
Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a
dipendere.
Art.33
L'ispettore regionale (od interregionale) che si renda
responsabile di gravi fatti o che persista nel
trascurare di assolvere le sua attribuzioni, può essere
rimosso dal Presidente Nazionale, sentito il parere, da
richiedere anche solo per iscritto hai componenti del
consiglio Nazionale. Il Presidente ha la facoltà di
rimuovere un Presidente di Sezione o di sciogliere un
consiglio nazionale per comprovati gravi fatti contrari
al prestigio dell'Arma, per irregolarità a carattere
amministrativo o per inattività, sia in seguito a
proposta dell'Ispettore regionale (o interregionale)
competente che di propria iniziativa, sentito sempre
l'ispettore. In caso di scioglimento del Consiglio di
Sezione, il Presidente nazionale su proposta
dell'Ispettore regionale (od interregionale) nominerà un
Commissario straordinario, il quale provvederà ala
ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove
elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento.
Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente
nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in
attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere
senz'altro dalle funzioni un'ispettore regionale (od
interregionale), nominando per sostituirlo un ispettore
ad interim. In caso di rimozione o di dimissioni del
Presidente di Sezione, il consiglio sezionale, chiamando
nel suo seno altro membro secondo il disposto
dell'Art.29, provvede alla elezione del nuovo
Presidente. Analogamente si procede in caso di
dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice
Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito
dal precedente.
Art.34
L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle
delle Sezioni sono autonome. L'anno finanziario coincide
con l'anno solare. La sede centrale dell'Associazione
deve compilare il bilancio preventivo dell'anno in corso
e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il
mese di aprile di ogni anno e sottoporli
all'approvazione del consiglio nazionale entro il mese
di maggio. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per
conoscenza, non oltre il mese di maggio, al Comandante
generale dell'Arma, copia del bilancio consuntivo
dell'Associazione. Le Sezioni devono inviare i propri
bilanci alla Sede centrale dell'Associazione, per la
definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di
ogni anno. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea
ordinaria almeno una volta l'anno, non oltre il mese di
marzo, per l'approvazione del bilanci consuntivo
dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso,
nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la
vita e lo sviluppo della Sezione. Gli ispettori devono
far tenere alla presidenza dell'Associazione, non oltre
il mese di marzo di ogni anno, la contabilità relativa
alle somme da questa ricevuta per il funzionamento dei
loro uffici.
Art.35
Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono
costituite:
a) dall'importo delle tessere
b) dalla percentuale del 25% sulle quote mensili dei
soci delle Sezioni, della quale il 5% e devoluta al
funzionamento degli uffici degli ispettori regionali (od
interregionali)
c) dalle quote mensili dei soci scritti direttamente
alla Sede Centrale dell'Associazione
d) dalle quote degli ufficiali, sottufficiali e militari
di truppa in servizio attivo
e) dalla metà dei contributi versati alle Sezioni dai
soci collettivi
f) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed
oblazioni
g) dai proventi di attività varie, preventivamente
autorizzare dal Presidente nazionale
h) dalla rendita del fondo sociale dalla quale e da
tener distinta quella del fondo assistenziale
annualmente destinata s sovvenire soci bisognosi.
Art.36
Le entrate degli ispettori regionali (o interregionali)
sono costituite:
a) dal 5% della percentuale sui contributi delle Sezione
di cui alla lettera b) dell'Art.35
b) dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni
ispettorato regionale (od interregionale)
Art.37
Le entrare delle Sezioni sono costituite:
a) dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come
previsto dalla lettera b) dell'Art.35
b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente
determinati, anno per anno, in aggiunta alle quote
mensili dei soci simpatizzanti.
c) dall'importo integrale delle quote mensili dei soci
simpatizzanti
d) dagli eventuali contributi volontari dei soci
e) dalla metà del contributo versato dai soci collettivi
f) dai proventi in attività varie, preventivamente
autorizzate dal Presidente nazionale.
g) dalla rendita del fondo sezionale, dalla quale e da
tenere distinta quella del fondo assistenziale, se
esistente, annualmente destinata a sovvenire soci
bisognosi.
Art.38
La misura delle quote previste dalle lettere a) e c)
dell'articolo 35 e della lettere a) dell'Art. 37 e
annualmente stabilita dal Consiglio nazionale, quella di
cui alla lettera d) del citato articolo 35 dal
Comandante generale dell'Arma. La misura del contributo
annuale dei soci collettivi è lasciata alla discrezione
dei soci stessi.
CAPO II
DELLA CASSA DI PREVIDENZA
Art.39
E' annessa all'Associazione Nazionale Carabinieri la
"cassa di previdenza" che ha lo scopo:
1) di corrispondere, all'atto della morte del socio, ala
persona già da questo designata, una sovvenzione
proporzionata alla somma versata dal socio stesso dalla
data di associazione, secondo, le norme che saranno
stabilite dal regolamento. In caso di premorienza della
persona designata, o quando il socio si sia astenuto da
qualsiasi designazione, la sovvenzione rimane
interamente a beneficio delle persone sottoindicate, nel
seguente ordine di preferenza: vedova non separata
legalmente, figli legittimi, figli naturali
riconosciuti, padre e madre, fratelli e sorelle. In
mancanza anche delle persone sopraindicate, l'ammontare
della sovvenzione resterà alla Cassa. Qualora tra i
designati siano compresi minorenni o persone prive di
capacità giuridica, la sovvenzione sarà pagata a chi
esercita la patria potestà o la tutela, secondo le norme
del diritto comune vigente. 2) di corrispondere sussidi,
in caso di grave malattia del socio o di altra sua
personale grave contingenza.
Art.40
Le attività della cassa sono costituite:
1) Dal capitale di sua pertinenza alla data di entrata
in vigore del presente statuto.
2) dagli interessi su detto capitale
3) dalle tasse di iscrizione e dalle quote mensili
stabilite dal successivo Art.41
4) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni,
oblazioni. Le persone e gli enti che, con cospicue
elargizioni, donazioni, lasciti, contribuiscano al
potenziamento economico della Cassa di previdenza
saranno iscritti ai apposito albo dei benefattori, come
pure lo saranno quei soci che a favore della Cassa
rinuncino ai benefici di cui hanno diritto.
Art.41
L'adesione alla Cassa di previdenza e volontaria, i soci
della Cassa devo però essere iscritti all'Associazione
Nazionale Carabinieri quali soci effettivi e non aver
superato, all'atto di iscrizione alla Cassa, il
sessantesimo anno di età ed avere gli altri requisiti
che saranno specificati nel regolamento
Art.42
La tassa di iscrizione deve essere pagata all'atto
dell'adesione per intero o anche in due rate semestrali
successive. E' consentito il versamento della quota
annuale in rate trimestrali anticipate I versamenti
effettuati non vengono per alcuna ragione restituiti. La
tassa di iscrizione e le quote annuali debbono essere
rimesse alla Cassa da parte degli iscritti alle Sezioni,
(o Sottosezioni) per il tramite del Presidente della
Sezione, direttamente alla Cassa , da parte dei cosci
effettivi iscritti presso la sede centrale
dell'Associazione. I militari dell'Arma in effettivo
servizio effettueranno i versamenti per tramite dei
reparti dai quali sono amministrati. L'importo della
tassa di iscrizione e della quota annuale e annualmente
stabilito, anche per i soci effettivi in attività di
servizio, dal Consiglio nazionale. In caso di aumento
delle quote, e salva la facoltà dei soci iscritti di
richiedere il rimborso di tutte le somme versate, con
gli eventuali interessi legali maturati. Il diritto ai
benefici di cui nn.1 e 2 dell'Art. 38 si consegue due
anni dopo l'iscrizione.
Gli art. da 39 a 45 sono omessi in quanto la CASSA è
stata soppressa, e sostituita da un'assicurazione estesa
a tutti i soci (vds. vantaggi iscrizione).
Comunicato n. 19 de "le Fiamme
d'Argento" n. 7/1988
Carabinieri ausiliari
A completamento di quanto è stato ripetuto in precedenti
comunicati, si ricorda che la qualifica di "Carabiniere
ausiliario" contenuta nell'art. 5 dello Statuto Organico
che, come è noto,venne approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1956, n. 1286, si
riferisce ai militari delle altre Armi che erano stati
chiamati a prestare servizio nell'Arma per esigenze
connesse al periodo bellico, rimanendo iscritti nei
ruoli di provenienza. In considerazione del differente
stato giuridico attribuito ai carabinieri ausiliari
arruolati successivamente, il Consiglio Nazionale, nella
riunione del maggio 1968, precisò che i "Carabinieri
ausiliari" sono da considerare 2soci effettivi" a pieno
titolo, con facoltà di ricoprire cariche sociali.
Pertanto, la disposizione di cui alla prima parte della
lettera a) dell'ultimo comma dell'Art. 5 dello Statuto
Organico deve intendersi chiarita nel senso.
VISTO: D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL MINISTRO PER LA DIFESA: TAVIANI
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