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LEGGI
SULLA VIVISEZIONE
Legge 12 giugno
1931, n.924
(pubblicata nella G.U. n.180, 6/8/31). Modificazione delle
disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli
animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).
Legge 1° maggio
1941, n.615
Modificazione alla legge 12/6/31 n.924, sulla vivisezione degli
animali vertebrati a sangue caldo (pubbliata nella G.U. n.163 del
12/7/1941.
Articolo 1
La vivisezione e
tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo
(mammiferi ed uccelli), sono vietati quando non abbiano lo scopo di
promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale
e si eseguono nei laboratori sotto la diretta responsabilità dei
rispettivi direttori.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con quello per
l'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di
cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati,
in locali diversi dagli studi e dai laboratori scentifici del regno.
Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli
esperimenti.
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo
didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile
necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi
dimostrativi.
La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che
essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca
scentifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di
altra specie. I direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali
detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita
e separata menzione nel modulo di cui al successivo art.4, motivando
le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata
considerata indispensabile.
La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti
soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina
veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la
responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori scentifici.
Solo nei casi di eccezionale riconosciuta importanza il ministro
dell'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può
consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli
animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati.
Articolo 2
La vivisezione può
essere eseguita solo previa anestesia generale o locale che abbia
efficacia durante tutta la durata dell'operazione, fatta eccezione
dei casi in cui l'anestesia sia incompatibile in modo assoluto coi
fini dell'esperimento.
Ove si presuma che il dolore debba persisitere dopo cessata l'azione
dell'anestetico e non risulti la necessità, ai fini dell'esperimento
eseguito, di conservare ulteriormente in vita l'animale, questo deve
essere ucciso prima che termini l'effetto dell'anestesia.
E' vietato di servirsi, per ulteriori esperimenti, dell'animale già
sottoposto a vivisezione, salvo i casi di assoluta necessità
scentifica.
Articolo 3
Gli animali
destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento, devono
essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione, ed i cani
devono essere custoditi in locali così collocati da non recare
disturbo ai ricoverati negli ospedali e case di cura, agli studiosi
nei laboratori scentifici, od al pubblico in genere.
Articolo 4
E' fatto obbligo
ai direttori degli istituti e dei lavoratori, nei quali si eseguono
esperimenti sugli animali, di tenere apposito registro, nel quale
devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguitiin
conformità del modulo annesso allapresente legge. Tali dati con
l'ubicazione e il nome dei singoli istituti e laboratori, saranno
trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il
lubretto delle lezioni, ai rettori delle università i quali avranno
cura di farli recapitare ai ministri per l'interno e per
l'educazione nazionale.
I direttori di istituti e laboratori, indipendenti dalle università
e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di
ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai prefetti
delle rispettive province, i quali ne cureranno la trasmissione
aisuddetti ministri.
Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai
sanitari responsabili, nel caso previsto dall'art.1, comma secondo.
Articolo 5
Ai fini
dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli istituti,
sui laboratori e sugli altri locali dove si eseguono esperimenti
sugli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si
avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art.7 della legge
11 aprile 1939-XVI, n.612, che siano laureati in medicina e
chirurgia o in medicina veterinaria, dette guardie operano seconod
le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale
riferiscono direttamente; con aposito verbale per i provvedimenti
del caso.
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