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Cassazione Penale
Cod.pen.Art.727
La ragione dell'incriminazione di
cui all'art.727 cod.pen, va
ricercata nella ripugnanza che gli
atti di crudeltà verso gli animali
destano nella comunità.Tali atti
contrastano con la gentilezza dei
costumi e, se tollerati,
costituirebbero una scuola di morale
insensibilità alle altrui
sofferenze.
Cod.pen.Art.727
Il reato di maltrattamento di
animali, pur avendo carattere
commissivo in ogni ipotesi, in
quanto consiste sempre in un fatto
contrario al sentimento comune
tutelato dalla legge, può
commettersi sia mediante azione
(come il più delle volte avviene)
sia mediante omissione es.lasciando
patire la fame e la sete agli
animali.
Cod.pen.Art.727
In via di principio, il reato di cui
all'art.727 del cod.pen., in
considerazione del tenore letterale
della norma (maltrattamenti) e del
contenuto di essa (ove si parla non
solo di sevizie, ma anche di
sofferenze ed affaticamento), tutela
gli animali in quanto autonomi
esseri viventi, dotati di
sensibilità psico-fisica e capaci di
reagire agli stimoli del dolore, ove
essi superino una soglia di normale
tollerabilità. La tutela penale,
dunque, è rivolta agli animali in
considerazione della loro natura. Le
utilità morali e materiali che essi
procurano all'uomo devono essere
assicurate nel rispetto delle leggi
naturali e biologiche, fisiche e
psichiche, di cui ogni animale,
nella sua specificità, è portatore.
Cod.pen.Art.727
Commette reato chi senza necessità
sottopone animali a torture, nel
caso in cui, anche per colpa, si
cagionino all'animale delle
sofferenze senza giustificato
motivo, offendendo il costume
sociale che, nei rapporti con gli
animali, deve essere improntato a un
sentimento di pietà e di civile
mitezza. Costituisce pertanto
violazione della norma citata, il
fatto di trasportare un cane nel
portabagagli dell'autovettura
lasciando il coperchio appena
socchiuso e facendo così soffrire il
cane per insufficenza d'aria,
sopratutto quando l'ambiente sia più
o meno impregnato da esalazioni di
benzina.
Cod.pen.Art.727
In linea di principio non può
contestarsi la liceità
dell'allevamento intensivo di bovini
(cosiddetto "in batteria") ma non
può consentirsi che per farvi luogo,
si oltrepassino allo scopo di mera
speculazione, i limiti posti dalla
legge a tutela degli animali.
Integra, pertanto, l'ipotesi di
torture inflitte senza necessità
l'allevamento di vitelli in celle
buie d a temperatura elevata e tanto
strette da impedire che essi possano
sdraiarsi per riposare, consentendo
solo la possibilità di piegare i
ginocchi, non potendosi considerare
necessità, l'interesse
dell'allevatore ad un più rapido
ingrassamento delle bestie, evitando
altresì spese maggiori per
assicurare allo stesso un ospazio
più ampio tale da consentirne il
decubito. Il concetto di utilità
economica, può bensì, postulare la
necessità di particolari sistemi di
produzione che travalichino quelli
di uso normale e tradizionale, ma a
condizione che con essi non vengano
violati interessi penalmente
tutelati, come quelli del sentimento
etico di umanità verso gli animali.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di atto di crudeltà
verso animali, a differenza di
quanto avviene nelle ipotesi di
sottoposizione degli animali a
eccessive fatiche o a torture la
legge non pone la riserva della
necessità, perchè l'incrudelimento
presuppone concettualmente l'assenza
di qualsiasi giustificabile motivo
da parte dell'agente. Di conseguenza
il giudice di merito che abbia
accertato un fatto in cui si
concretizza l'incrudelimento verso
gli animali, non è tenuto ad
indagare circa la mancanza di
necessità.
Cod.pen.Art.727
Per la sussistenza della
contravvenzione di cui all'art. 727
cod.pen. nella ipotesi di
sottoposizione di animali a fatiche
occorre che l'animale sia sottoposto
senza necessità a fatica eccessiva,
tale cioè che non sia sopportabile
senza naturale danno o pericolo per
l'animale stesso.Esula, pertanto,
dalla predetta ipotesi il fatto del
contadino che, nel trasferirsi nel
luogo di lavoro, con un carro
agricolo trainato da un mulo, si fa
seguire dal cane costringendolo a
camminare ad andatura normale sotto
il carro, legato con una catenella,
secondo una consuetudine invalsa in
alcune zone del Mezzogiorno.
Cod.pen.Art.727
La Convezione Europea sulla
Protezione degli Animali nei
trasporti internazionali, firmata a
Bonn il 12 luglio 1973, ratificata
anche dall'Italia, contiene dei
principi che devono trovare
applicazione anche nei trasporti
nazionali: l'obbligo di garantire
"Acque e alimentazionie" durante il
trasporto (art.6 punto 4); l'obbligo
di utilizzazione di "mezzi adeguati"
(art.9); l'obbligo di impedire
"Deiezioni sugli animali posti ai
livelli inferiori" nel caso di
sovrapposizione di strutture
(art.39)
Cod.pen.Art.727
L'art. 727 tutela l'animale, come
essere vivente, da tutte quelle
attività dell'uomo, che possano
comportare l'inflizione di un dolore
che superi la normale soglia di
tollerabilità. Ne deriva che se per
necessità deba essere data la morte
ad un animale, il mezzo da usare
deve essere scelto tra quelli
idonei, ad evitare inutili patimenti
e a non ingenerare ripugnanza. Non
presenta tale carattere l'uccisione
realizzata con uno o più colpi di
badile, sia perchè siffatto metodo
rivela totale carenza di
comprensione verso le bestie, sia
perchè determina ripulsa nell'uomo
che vi assiste.
Cod.pen.Art.727
Nell'ipotesi di giudizio per
matrattamenti di animali, è
legittima la costituzione di parte
civile dell'"unione amici del cane e
del gatto", in persona del suo
presidente. A detto ente è infatti
riconosciuto l'interesse alla tutela
di beni che le norme penali
proteggono. Ne deriva pertanto che
ad esso spetta la legittimazione a
far valere l'eventuale danno
prodotto dalla lesione di detti
interessi.
Cod.pen.Art.727
La circostanza aggravante di cui
all'art.61 n.1 cod.pen. compatibile
con il reato di maltrattamento di
animali, in quanto nella fattispecie
tipica del reato non rientra, come
elemento necessario, la "futilità",
indica la sproporzione tra l'azione
compiuta ed il motivo per il quale
si è agito, o la finalità che si
mirava a conseguire. (Nella specie
la Corte ha ritenuto la
configurabilità dell'aggravante,
poichè il motivo, che aveva indotto
l'imputato ad uccidere un cane, era
stato quello di evitare che la
bestia potesse eventualmente morire
in una cavità della sua abitazione
con tutte le ovvie conseguenze;
finalità realizzabile con
l'opportuno allontanamento
dell'animale). |
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