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Cassazione Civile
Cod.Civ.Art.2052
In tema di responsabilità per danni
cagionati da animali, il fortuito
non costituisce l'unica ipotesi di
esonero da responsabilità per il
propietario dell'animale, giacchè
deve riconoscersi, a tal fine,
rilevanza giuridica anche il fatto
colposo dello stesso danneggiato,
che col suo comportamento atipico ed
imprevedibile si esponga al rischio
e lo renda, per ciò stesso,
possibile in concreto.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del propietario di
un animale, non subisce alcuna
eccezione in relazione alla specie
dell'animale (applicazione
dell'ipotesi di danni cagionati da
cane da caccia durante durante
l'esercizio venatorio ad animali
scambiati per selvaggi.
Cod.Civ.Art.2052
Si prevede un'ipotesi di
responsabilità a prevalente
carattere oggettivo a carico del
propietario dell'animale, che ha
cagionato un danno. L'impulso che
determina in un animale mansueto un
comportamento dannoso, ancorchè
imprevedibile o inevitabile, non
concreta l'ipotesi del fortuito,
necessaria per escludere la
responsabilità del propietario o
dell'utente dell'animale stesso.
Cod.Civ.Art.2052
Il soggetto che abbia ricevuto degli
animali in semplice custodia al fine
di condurli al pascolo e li governi,
nell'ambito delle mansioni
conferitegli, invece del propietario,
senza sottrarli alla ingerenza di
questo, non esercita su di essi
l'uso di cui all'art.2052 Cod.Civ. e
quindi, non risponde in luogo del
propietario, dei danni cagionati a
terzi dai medesimi animali.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di responsabilità del
propietario di animali per danni da
questo prodotti a terzi, si
stabilisce una presunzione assoluta
di colpa, che può essere vinta dal
propietario, non con la prova di
aver usato la normale diligenza
nella custodia dell'anmale, ma con
la prova del caso fortuito, in
quanto l'animale si era liberato
dalla catena per essersi questa
attorcigliata al suo collo. I
giudici di merito avevano escluso il
caso fortuito e la suprema corte ha
condiviso tale giudizio.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità del propietario
dell'animale, essendo alternativa
rispetto a quella del sogetto che ha
in uso l'animale, è esclusa in tutti
i casi in cui il danno sia cagionato
mentre l'animale, in virtù di un
rapporto anche di mero fatto, sia
utilizzato da altri, anche con il
consenso del propietario, per la
realizzazione di un interesse
autonomo,ancorchè diverso da quello
che il propietario avrebbe tratto o
di fatto traeva.
Cod.Civ.Art.2052
La presunzione assoluta di colpa a
carico del proprietario di animali
per danni da questi prodotti a
terzi, può essere vinta soltanto con
la prova del fortuito, ossia di una
causa estranea, non imputabile ad
esso. Un'eventuale furto delle
bestie non è idoneo a concretare
un'ipotesi di fortuito
giuridicamente rilevante se risulti
che le bestie erano lasciate libere
di vagare, perchè la sottrazione non
può considerarsi in siffatte
circostanze un evento straordinario
e assolutamente inevitabile.
Cod.Civ.Art.2052
Perchè il comportamento colposo del
danneggiato elida la presunzione di
colpa a carico del propietario o
dell'utente dell'animale, occorre
dell'anzidetto comportamento colposo
assorba l'intero rapporto casuale,
ed il relativo giudizio è riservato
all'apprezzamento del giudice di
merito.
Cod.Civ.Art.2052
La responsabilità per danni
cagionati da animali, costituendo
espressione del principio ubi
comoda, ibi et incommoda, fa
carico al propietario dell'animale e
si trasferisce al terzo solo se
questi si serva dell'animale e per
il solo tempo in cui lo ha in uso:
conseguentemente il solo affidamento
dell'animale per ragioni di
custodia, di cura, di governo o di
mantenimento, non valendo a
trasferire il diritto di usare
dell'animale per trarne vantaggi,
non sposta a carico del terzo la
responsabilità per danni cagionati
dall'animale stesso.
Cod.Civ.Art.2052
In tema di danno cagionato da
animali, il fortuito, quale causa di
esonero da responsabilità, è
riferibile ad ogni ipotesi in cui
manchi una qualsiasi ragione di
imputabilità giuridica del danno al
soggetto avente la custodia e
l'utilizzazione dell'animale e,
pertanto, è comprensivo anche del
caso della colpa esclusiva del
danneggiato.
Cod.Civ.Art.2052
Cod.Pen. Art.672
In tema di "governo degli animali"
il nostro ordinamento giuridico
fissa un principio generale secondo
il quale il custode risponde del
danno cagionato dagli animali a lui
affidati, se non dimostri il
fortuito, la forza maggiore, il
fatto del terzo o dello stesso
danneggiato. Corollari di tale
principio sono le disposizioni
specifiche del campo pensale,
contenute negli artt.672
cod.pen.(omessa custodia e
malgoverno di animali), 130
(esigenza di un conducente per ogni
animale indomito o periicoloso,
oppure per almeno due animali da
tiro, da soma o da sella), 131
(adeguato numero di guardiani,
quando si tratti di armenti o
greggi) del codice stradale.
Pertanto coli che non abbia
assicurato la diligente custodia di
una vacca (che non è animale
indomito o pericoloso, nè da tiro,
da soma o da sella), non risponde
della contravvenzione all'art, 130
codice stradale, nè di quella
dell'art. 672 codice penale. La
omessa custodia di una siffatta
bestia può costituire solo in
osservanza del generale precetto di
prudenza.
Cod.Civ.art.2050 -
Cod.Civ.art.2052
D.P.R del 8/2/54 n.320 Art.83
Al fine di escludere l'elemento di
colpa, di cui all'art. 672, primo
comma cod.pen., rappresentato dalla
mancaa adozione nella custodia di un
cane da guardia non basta che
l'animale pericoloso si trovi in
luogo privato o recintato, ma è
necessario che in tale luogo non
possano introdursi estranei.
Cod.Civ.art.205-2052
Il gestore del maneggio, in quanto
propietario o utilizzatore dei
cavalli che servono per le
esercitazione, è soggetto, per i
danni subiti dagli allievi durante
le esercitazioni eseguite sotto la
sorveglianza e la direzione di
un'istruttore ed in condizioni,
quindi, che privano il cavaliere
della disponibilità dell'animale,
alla presunzione di responsabilità
di cui all'art.2052 cod.civ., e non
a quella di cui all'art. 2050 dello
stesso codice, a meno che non si
tratti di danni conseguenti alle
esercitazioni di principianti o di
allievi giovanissimi la cui
inesperienza, e conseguente
incapacità di controllo
dell'animale, imprevedibile nelle
sue reazioni se non sottoposto ad un
comando valido, rende pericolosa
l'attività imprenditoriale di
maneggio. |
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