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ANIMALI
IN CONDOMINIO
QUANTO AGLI
ANIMALI IN CONDOMINIO, VANNO DISTINTI ANIMALI DI PROPRIETA' E
ANIMALI LIBERI IN QUELLA CONDOMINIALE.
Animali di
proprietà nella proprietà privata
In sede
condominiale, per stabilire se si possono tenere animali nelle
abitazioni, bisogna verificare la validità delle clausole del
regolamento che impongono il divieto di tenuta degli animali.
Secondo l'art. 1138, ultimo comma, del Codice Civile, il regolamento
non può di regola menomare i diritti di proprietà e di godimento
spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà
esclusiva.
Sul punto la Cassazione si è così espressa (Cass. del 24/3/72 n.899):
a) Le norme del regolamento condominiale, che regolano la capacità
dei condomini sulle proprietà esclusive, quindi anche la tenuta
degli animali, se sono precostituite dal costruttore o
dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono
essere espressamente accettate dai condomini nel contratto di
acquisto o locazione o con altro atto separato.
b)Le norme del regolamento possono limitare il pieno esercizio del
diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini
solo se decise dall'Assemblea Condominiale all'unanimità. Si renderà
quindi necessaria l'approvazione di tutti i condomini e basterà
l'opposizione anche di uno solo di essi perchè non possa essere
costituito ex novo il divieto di tenuta degli animali.
c)Le disposizioni limitative contenute nel regolamento condominiale
a carico della proprietà esclusiva, sopratutto in materia di tenuta
degli animali, sono valide se previste dal regolamento approvato
dall'assemblea condominiale, se siano trascritte nei pubblici
registri immobiliari e menzionate ed accettate nei contratti di
acquisto e di locazione.
Animali liberi
nella proprietà condominiale
Le leggi a tutela
degli animali che vivono in stato di libertà, hanno dettato norme
precise in materia.
Gli animali liberi appartenenti allo Stato, che maggiormente si
trovano nelle aree condominiali comuni, sono gli uccelli e i gatti.
La legge regionale del Lazio n.63 del 1988, riconosce al gatto il
diritto di territorio formulando un espresso divieto di spostamento
dei soggetti dai loro habitat (art.13), inteso questo come il luogo
dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione,
identificando quindi il termine aree pubbliche e private e di
conseguenza anche i condomini.
Se ne deve concludere che la permanenza dei gatti nelle aree
condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, è da
considerarsi assolutamente legittima, alla stregua della presenza
degli uccelli sugli alberi; d'altro canto, al fine di escludere ogni
sorta di disturbo dei condomini, la legge prevede che i gatti siano
sterilizzati (quindi il loro numero sia tenuto sotto controllo) e
che siano nutriti nel rispetto delle norme igeniche.
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