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Commentario sulla
giurisprudenza sulla tutela
degli animali |
(dal Codice
dell’Ambiente, sezione animali, a
cura di M. Santoloci e M. Pani,
quinta edizione
1994, Casa Editrice La Tribuna-
Piacenza, pag. 469 e segg.)
Saevitia in
bruta est tirocinium crudelitatis in
homines ( motto dei Romani: La
crudeltà sugli animali è un
allenamento per la crudeltà sulle
persone).
Le radici della legislazione, o
meglio dei canoni giuridici a tutela
degli animali trovano profonde
radici in questo principio, sulla
base del quale già nell’antichità
veniva censurato e condannato l’incrudelimento
ed il maltrattamento gratuito degli
animali stessi. Argomentando, in un
concetto assai lungimirante ed
acuto, che la crudeltà non ha
confini: possono essere diversi
l’oggetto e la distinzione, ma
l’animo portato verso forme di
crudeltà è per natura perverso. Ed
il maltrattare gli animali fu allora
indice di animo negativo; e di una
negatività che, indirizzandosi verso
esseri pur sempre viventi, è
pericolosamente vicino al confine
verso i propri simili.
Socrate chiese, nell’ “agorà”, una
pesante pena per un giovane che si
era divertito ad accecare una
rondine, affermando che costui non
sarebbe mai stato un buon cittadino
ateniese, perché chi dimostra
istinti crudeli verso creature più
deboli manca potenzialmente delle
capacità di convivenza e di
rispetto civile anche con i propri
simili.
La Legge 22 novembre
1993, n. 473 ha tracciato una nuova
stesura dell’art. 727 del Codice
Penale (Maltrattamento di
animali), che rappresenta la
norma-cardine del nostro ordinamento
giuridico nella materia in esame.
Detta nuova formulazione è
articolata in diversi punti di
principio riguardanti casi concreti.
Il primo
comma riguarda il criterio generale
di maltrattamento degli animali in
senso trasversale; è un concetto
–contenitore nel quale rientrano
tutti i casi generici che non
possono invece essere ricompresi
nelle specificazioni previste dai
commi successivi. La formulazione è
senz’altro più approfondita rispetto
al testo precedente, perché non si
limita ad una enunciazione generica,
ma crea un criterio di rapporto e
confronto tra i comportamenti
attuati e la natura e
caratteristiche etologiche degli
animali; il che equivale a dire che
ogni specie animale va considerata
in modo selettivo e particolare
rispetto all’atto aggressivo posto
in essere, il quale atto dovrà
essere valutato in relazione alle
conseguenze prodotte su quel
particolare tipo di animale e non in
linea generale e teorica.
Si valorizza quindi il
concetto della soglia-dolore, che
andremo più avanti ad esporre.
Oltre il divieto di
incrudelimento gratuito e di strazio
o sevizie, si prevede espressamente
l’impossibilità di utilizzare gli
animali in giochi-spettacoli-lavori
che non si presentino idonei alla
caratteristica di razza e struttura
dell’animale. E tale inciso
consentirà indubbie azioni nel campo
delle feste, giochi, spettacoli ed
uso lavorativo degli animali.
E’ previsto poi, e questa
è una novità assoluta, che anche la
detenzione non idonea, perché
incompatibile con la natura
dell’animale, genera
una forma di
maltrattamento censurabile in sede
penale ( ad esempio tenere un
animale legato ad una catena troppo
corta che non gli permette di
muoversi molto. Minimo deve essere
di 5 metri e messa ad un cavo
scorrevole, dimodoché l’animali
abbia idoneo spazio per muoversi a
piacimento).
Detto principio fornisce
dunque utili strumenti per tutti i
casi di reclusione degli animali,
ivi inclusi quelli di allevamento,
dei circhi, industriali e ludici.
Ora si dovrà dunque tener conto
della natura e quindi in definitiva
delle caratteristiche etologiche
dell’animale che può soffrire in
determinate condizioni di
chiusura-costrizione fisica e di
movimento.
E’ infine
punito
anche
l’abbandono di animali domestici o
ad essi equiparabili. Il
secondo comma dell’art. 727 prevede
un’aggravante specifica rispetto ai
casi del primo comma, nel caso in
cui i fatti siano attuati con mezzi
particolarmente dolorosi ma,
soprattutto, questo secondo comma
delinea e circoscrive con estrema
esattezza alcuni settori entro i
quali i maltrattamenti sono da
considerarsi soggetti a maggiore
rischio di essere considerati più
gravi: il traffico, il commercio, il
trasporto, l’allevamento, la
mattazione, gli spettacoli. Dunque
la norma fa in tal senso un salto di
qualità rispetto alla formulazione
precedente del tutto generica,
perché investe in linea diretta
questi settori importanti e dunque
si evolve da norma genericamente ed
asetticamente omnicomprensiva (e
dunque riduttiva) a norma che
intende disciplinare anche i livelli
di maltrattamento più significativi
e sistematici, andando quindi ad
incidere su problematiche di più
ampio respiro. Si pensi, ad esempio,
ai gravi maltrattamenti causati dai
trasporti in carri bestiame fermi a
volte per giorni e giorni nelle anse
delle stazioni con gli animali che
soffrono per il caldo, la sete ed il
sovraffollamento. Oggi questa norma
consente di intervenire senza
equivoci.
La morte
dell’animale è prevista peraltro
come ulteriore fatto che aggrava la
pena. Il secondo comma in questione
ed il terzo, ben sapendo di
rivolgersi a settori
industriali-commerciali, non
casualmente prevedono in tali casi
la pubblicazione della sentenza
sulla stampa e nel caso di recidiva
prevede l’interdizione
dall’esercizio delle relative
attività, essendo queste forme
ulteriori mezzi deterrenti. Il
quarto comma affronta invece iltema
dei giochi, spettacoli e
manifestazioni che comportano
strazio o sevizie di animali e
punisce sia chi organizza dette
attività sia chi vi partecipa, con
conseguenze gravi in ordine alla
licenza per le attività connesse (
sospensione e, in caso di morte
dell'animale o recidiva,
l’interdizione). Un’aggravante
specifica è prevista dal quinto
comma ove (e non è caso poco
frequente) queste attività trovano
substrato nel mondo delle scommesse
clandestine. (…)
Un’
importantissima sentenza della
Corte di Cassazione ( Cass. Pen.
Sez. III, ud. 14 marzo 1990, est.
Postiglione). Con tale pronuncia la
Suprema Corte innova profondamente,
rivoluzionandola alla radice, la
linea di interpretazione dell’art.727
cod.pen. e, avallando il concetto
appena sostenuto, sancisce che detta
norma deve essere intesa come
diretta alla tutela dell’animale in
quanto tale e cioè essere vivente.
Vediamo le relative massime tratte
da questa sentenza: “ In via di
principio il reato di cui all’art.
727 cod.pen., in considerazione del
tenore letterale della norma (
maltrattamento) e del contenuto di
essa (ove si parla non solo di
sevizie , ma anche di sofferenze ed
affaticamento), tutela gli animali
in quanto autonomi esseri viventi,
dotati di sensibilità psico-fisica e
capaci di reagire agli stimoli del
dolore, ove essi superino una soglia
di normale tollerabilità. La tutela
penale è dunque rivolta agli animali
in considerazione della loro natura.
Le utilità morali e materiali che
essi procurano all’uomo devono
essere assicurate nel rispetto
delle leggi naturali e biologiche,
fisiche e psichiche, di cui ogni
animale, nella sua specificità, è
portatore”. Ancora: “ Non sono
punibili ex art.727 cod.pen.
soltanto quei comportamenti che
offendono il comune sentimento di
pietà e mitezza verso gli animali, (
come suggerisce la parola
“incrudelire”) o che destino
ripugnanza , ma anche quelle
condotte ingiustificate che incidono
sulla sensibilità dell’animale,
producendo un dolore, pur se tali
condotte non siano accompagnate
dalla volontà di infierire sugli
animali , ma siano determinate da
condizioni oggettive di abbandono o
di incuria”.
La sentenza riportata
costituisce una novità assoluta nel
campo dell’interpretazione della
struttura compositiva e delle
finalità dell’art.727 cod.pen. e
rappresenta una netta evoluzione di
rotta della giurisprudenza al
riguardo. Successivamente sono state
pubblicate sentenze similari da
parte della Cassazione. Si richiama
peraltro l’attenzione sulla vecchia,
ma pur sempre in vigore norma di cui
all’art. 1 L. 12 giugno 1913, n.611
e, specialmente sulla recente L.14
agosto 1991, n. 281 (
Legge quadro
sulla protezione degli animali
domestici nonché sulla prevenzione
del randagismo).
A chi
rivolgersi per denunciare casi di
maltrattamento, sevizie, abbandono
di animali.
Quando si assiste a
questi casi, ci si può rivolgere a
qualunque organo di Polizia
Giudiziaria, per far cessare il
fatto.
La Polizia
Giudiziaria è rappresentata da:
Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale,
Polizia Stradale, Vigili Urbani,
Polizia Venatoria ed ogni altro
organo di Polizia. Sono Polizia
Giudiziaria anche i guardia-parco e
le guardie particolari giurate. I
reati in materia animalista sono, al
pari dei reati di ogni altra natura,
di competenza di ogni organo di
polizia giudiziaria, senza alcuna
distinzione selettiva. Tutta la
Polizia Giudiziaria è obbligata ad
intervenire per far cessare il reato
e ad inviare, entro 48 ore, alla
magistratura notizia di ogni reato
del quale venga a conoscenza,
impedendo nel contempo che il reato
stesso venga portato ad ulteriori
conseguenze, ricercandone i
colpevoli ed assicurando le fonti di
prova.
Non esiste dunque alcuna
distinzione selettiva di competenza
che faccia sì, ad esempio, (come
qualcuno vorrebbe sostenere) che i
reati in materia ambientale siano
“di competenza” del Corpo Forestale
o della Polizia Venatoria ed i reati
in materia ambientalista delle
guardie dell’Enpa o di altri organi
specifici. In altre parole, se ci si
rivolge, per far cessare e
denunciare casi di maltrattamenti e
sevizie di animali, a qualunque
organo di Polizia Giudiziaria, siano
essi Carabinieri, Vigili Urbani,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale
o altri, e costoro si rifiutano di
intervenire adducendo che non è
affar loro, comporta il reato di
omissione di atti di ufficio (art.328
Codice Penale) e di omissione di
rapporto (art.361 Codice Penale).
Queste omissioni possono essere
denunciate al Procuratore della
Repubblica presso la Pretura del
posto. Nei confronti dei pubblici
ufficiali che compiono le suddette
omissioni, si può fare inoltre
azione civile per danni. C’è, a
proposito di quanto sopra detto, una
pronuncia specifica della Suprema
Corte : “L’art. 55 c.p.c. consente
di ritenere che i reati in materia
ambientale sono di competenza di
tutta la polizia giudiziaria, senza
distinzione di competenze selettive
o esclusive per settori, anche se in
punto di fatto esistono delle
specializzazioni. Naturalmente la
Polizia Giudiziaria potrà avvalersi
di “persone idonee” nella qualità di
“ausiliari” e l’accertamento tecnico
che ne consegue deve considerarsi
atto della stessa Polizia
Giudiziaria (…)”. ( Cassazione
Penale , sez. III, 27 settembre
1991, n.1782, rel. Postiglione,
pres. Gambino). E dunque possiamo in
modo oggi rafforzato continuare a
sostenere che il rifiuto
all’intervento da parte di un
qualsiasi organo di Polizia
Giudiziaria ( Carabinieri, Polizia
di Stato, Corpo Forestale, Guardia
di Finanza, Vigili Urbani ed altri)
per accertare e reprimere un reato
in tema ambientale, asserendo ad
esempio che non rientra nella
propria competenza, integra il reato
di omissione di atti di ufficio (art.328
c.p.) e di omissione di denuncia di
reato (art. 361 c.p.). Identico
discorso vale per il maltrattamento
di animali. Come già detto sopra,
queste omissioni possono essere
denunciate al Procuratore della
Repubblica del posto presso la
Pretura. E’ consigliabile in caso di
denuncia, la presenza testimoniale
di più persone che confermino di
essere state presenti al rifiuto
dell’intervento. In caso di rifiuto
documentalmente accertato , allegare
i documenti stessi.
La denuncia è un atto con
il quale un privato porta a
conoscenza della Polizia Giudiziaria
o direttamente della Magistratura un
illecito penale. Non esiste una
forma prefissata per la denuncia;
basta un foglio di carta semplice
inviato alla Polizia Giudiziaria o
al Procuratore della Repubblica o
meglio a tutti e due. Si può
presentare denuncia anche
sottoscrivendo un verbale presso un
organo di polizia giudiziaria o
addirittura oralmente o per via
telefonica in casi di urgenza. Il
contenuto della denuncia va
ricollegato all’esposizione dei
fatti in modo lineara e chiaro. Non
necessariamente la denuncia deve
essere rivolta contro persone
specifiche o deve recare il tipo di
reato che si presume sia stato
commesso. Si può anche inviare una
denuncia contro ignoti. Quando non
si è certi della violazione posta in
essere, si potrà inviare una
segnalazione a dette autorità
semplicemente illustrando i fatti e
chiedendo una verifica della
legalità della situazione
prospettata.
L’importante è scrivere o
riferire sempre la verità con
precisione ed attenendosi
rigidamente ai fatti oggettivi senza
sfumature polemiche o commenti
personali o passionali.
Conseguentemente, quando ci si trova
di fronte ad un maltrattamento e/o
uccisione di animale che possa
rientrare nelle ipotesi di reato
sopra citate ( art. 727 Cod. Pen.-art.
70 T.U.L.P.S.- art. 1 Legge n.
611/1913), o si ha certa notizia di
tale fatto, ci si può rivolgere
oralmente, di persona, per telefono,
o per iscritto ad un qualsiasi
organo di Polizia Giudiziaria,
chiedendone l’intervento o si può
presentare successivamente
dettagliata denuncia ad un organo
di Polizia Giudiziaria presso la
Pretura.
Alleghiamo
alcuni schemi di denuncia di
massima, regolandosi nelle
espressioni e descrizioni, secondo i
casi.
Maltrattamento o
uccisione gratuita o abbandono di
animali ( ricordiamo che è reato
anche tenere legato un animale con
catena troppo corta dimodo ché non
possa fare molti movimenti).
L’esposto
ideale, in questi casi, è quello
immediato, reso oralmente (magari
per via telefonica o di persona) al
più vicino organo di Polizia
Giudiziaria ( come già detto, tutti
gli organi di Polizia Giudiziaria
sono competenti ad intervenire
istituzionalmente). Se non si ha
questa possibilità, redigere una
segnalazione strutturata sul modello
seguente:
Al Signor Procuratore della
Repubblica presso la Pretura
Circondariale di………………..
e per
conoscenza
al Comando
Stazione Carabinieri di……
oppure
al Comando
Vigili Urbani di………. oppure
al Comando
Stazione Forestale di……..
Il sottoscritto…………(generalità e
domicilio) espone quanto segue.
Il
giorno…….in località…….del Comune
di………ha notato (esposizione
dettagliata dei fatti cui si è
assistito; fornire inoltre ogni
elemento utile per la
identificazione dei responsabili;
targhe di autoveicoli,
riconoscimento personale,
descrizione somatica, etc…).
Trattasi di
maltrattamento ( o uccisione o
abbandono) di un animale che ha
provocato grave strazio all’animale
medesimo (eventualmente aggiungere
se i fatti sono ancora in atto).
Tale fatto integra ad
avviso dello scrivente il reato di
cui all’art.727 c.p. il quale, in
quanto illecito penale, rientra
nella competenza generica di ogni
organo di polizia giudiziaria e di
codesta Procura.
In questo
contesto si indirizza il presente
esposto alla S.V. fidando che vorrà
ritenere il caso di Sua competenza
ed affinché i responsabili possano
essere perseguiti penalmente anche
sulla scorta della sentenza della
Suprema Corte: Cass. Pen., sez. III,
ud. 14 marzo 1990, est. Postiglione
( eventualmente aggiungere se i
fatti ancora sono in atto: si avanza
cortese istanza affinché gli organi
in indirizzo si attivino per
impedire che il reato sopra
descritto possa essere portato ad
ulteriori conseguenze).
Si
ringrazia.
Data e
firma…
Denuncia per
accecamento di uccelli.
L’esposto
ideale, anche in questi casi, è
quello immediato reso oralmente.
Se non si ha
questa possibilità, redigere una
segnalazione strutturata sul modello
seguente.
Al Signor
Procuratore della Repubblica presso
la Pretura Circondariale di………..
e per
conoscenza
al Comando
Stazione Carabinieri di ………..
oppure
al Comando
Vigili Urbani di………
oppure
al Comando
Stazione Forestale di………
Il
sottoscritto…(generalità e
domicilio) espone quanto segue.
Il giorno…in
località…del Comune di…ha notato
(descrivere dettagliatamente il
luogo e le persone trovate in
possesso degli uccelli accecati; se
si tratta di una fiera, indicare con
esattezza il punto ove si trovava la
rivendita).
Trattasi di
maltrattamento e sevizie di animali
in contrasto con il disposto
dell’art. 1 L. 12 giugno 1913, n.
611 ( che proibisce tali
accecamenti) e più in generale con
il disposto dell’art. 727 c.p. (
vedere al riguardo Cass. Pen. 26
aprile 1951, Maestri :
“L’accecamento di uccelli per la
caccia è vietato senza distinzione
tra accecamento permanente o
transitorio , anatomico o
funzionale, congenito o acquisito”).
Anche la nuova legge in materia
venatoria n. 157 del 1992 vieta
nell’art. 21 comma 1 l’uso di
richiami vivi accecati prevedendo
sanzione penale per la relativa
violazione.
I fatti esposti integrano
ad avviso dello scrivente i reati
citati, i quali, in quanto illeciti
penali, rientrano nella competenza
generica di ogni organo di Polizia
Giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si
indirizza il presente esposto alla
S.V. fidando che vorrà ritenere il
caso di Sua competenza ed affinché i
responsabili possano essere
perseguiti penalmente. Si avanza
cortese istanza affinché gli organi
in indirizzo si attivino per
impedire che il reato sopra
descritto possa essere portato ad
ulteriori conseguenze.
Si
ringrazia.
Data e
firma…
Fiere,
spettacoli o manifestazioni
pubbliche con sevizie e
maltrattamenti di animali.
L’esposto
ideale, in questi casi, è quello
immediato; reso oralmente (magari
per via telefonica o di persona) al
più vicino organo di Polizia
Giudiziaria ( tutti gli organi di
Polizia Giudiziaria sono competenti
per intervenire istituzionalmente).
Se non si ha questa possibilità,
redigere una segnalazione sul
modello seguente.
Al Signor Procuratore della
Repubblica presso la Pretura
Circondariale di ……….
e per conoscenza
al Comando
Stazione Carabinieri di…………
oppure
al Comando
Vigili Urbani di………….
oppure
al Comando
Stazione Forestale di……..
Il sorroscritto….(generalità e
domicilio) espone quanto segue.
Il
giorno…..in località…..del Comune
di…….. si svolgerà ( oppure: si sta
svolgendo; oppure: si è svolta) una
manifestazione (tipo fiera, festa,
etc…) nel corso della quale alcuni
animali ….(descrivere
dettagliatamente le sevizie ed i
maltrattamenti cui sono destinati o
sono stati già fatti oggetto gli
animali).
Trattasi di
maltrattamento e sevizie ( o
uccisione) gratuita di animali in
luogo pubblico che provocheranno (
oppure: hanno provocato) grave
strazio agli animali medesimi (
oppure: che sta continuando a
procurare strazio all’animale).
Si rileva che l’art. 727
c.p., l’art. 70 T.U. di P.S. e
l’art. 1 L. 12 giugno 1913, n. 611
proibiscono spettacoli,
trattenimenti e giochi pubblici che
comportino strazio e sevizie di
animali, sanzionando penalmente le
relative violazioni.
Tale fatto integra ad
avviso dello scrivente i reati
citati, i quali, in quanto illeciti
penali, rientrano nella competenza
generica di ogno organo di Polizia
Giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si
indirizza il presente esposto alla
S.V. fidando che vorrà ritenere il
caso di Sua competenza ed affinché i
responsabili possano essere
perseguiti penalmente anche sulla
scorta della sentenza della Suprema
Corte ( Cass. Pen., sez. III, ud. 14
marzo 1990, est. Postiglione). (
Eventualmente se i fatti ancora sono
in atto: si avanza cortese istanza
affinché gli organi in indirizzo si
attivino per impedire che il reato
sopra descritto possa essere portato
ad ulteriori conseguenze;
eventualmente se la manifestazione è
in programma, ma non ancora
iniziata: si avanza cortese istanza
affinché gli organi in indirizzo si
attivino preventivamente per
impedire che tale manifestazione dai
risvolti illeciti possa essere
attuata per ciò che concerne il
punto degli animali).
Si rigrazia.
Data e
firma.
Esposto per
la violazione della convenzione di
Washington.
Al Corpo Forestale dello Stato –
Stazione di………
Comunico
che il giorno…. Nelle vetrine ( o
nei locali interni) della ditta….(
nome completo) situata in…..(
indirizzo completo) ho visto in
vendita ( o esposti) i seguenti
animali ( o articoli o piante)…. (
numero e descrizione).
Da un mio
preliminare accertamento, ritengo (
oppure: sono certo) si tratti di
esemplari ( o pelli, o prodotti
ecc.) della specie … che per quanto
mi è noto dovrebbe essere protetta
dalla CITES in Appendice I ( o in
Appendice II).
Il proprietario
dell’esercizio, interpellato, ha
dichiarato che…( oppure: non è stato
opportuno chiedere chiarimenti al
proprietario per le seguenti
ragioni…..) ( quest’ultima parte si
può eventualmente omettere, se il
caso).
Vogliate
cortesemente eseguire accertamenti
in merito.
Data e firma. |