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Dichiarazione
Universale dei diritti degli animali |
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Il testo
della Dichiarazione Universale dei diritti
degli animali, è stato adottato dalla Lega
internazionale dei Diritti dell'animale, e dalle
Leghe Nazionali Affiliate, nel corso della Riunione
Internazionale sui diritti dell'animale, tenutasi a
Londra dal 21 al 23/9/1977.
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e
hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
a)
Ogni animale ha diritto al rispetto.
b)
L'uomo, in quanto specie animale, non può
attribuirsi il diritto di sterminare gli altri
animali o di sfruttarli violando questo diritto.
c)
Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle
cure e alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a
maltrattamenti e ad atti crudeli.
Articolo 4
a)
Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia
ha diritto di vivere libero nel suo ambiente
naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il
diritto di riprodursi.
b)
Ogni privazione di libertà, anche se a fini
educativi è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a)
Ogni animale appartenente ad una specie che vive
abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto
di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle
condizioni di vita e di libertà che sono proprie
della sua specie.
b)
Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni
imposta dall'uomo a fini mercantili, è contraria a
questo diritto.
Articolo 6
a)
Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno, ha
diritto ad una durata della vita conforme alla sua
naturale longevità.
b)
L'abbandono di un animale è un atto crudele e
degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli
limitazioni di durata e intensità del lavoro, ad una
alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a)
La sperimentazione animale che implica una
sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i
diritti dell'animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scentifica, commerciale, sia
di ogni altra forma di sperimentazione.
b)
Le tecniche sostitutive devono essere stilizzate e
sviluppate.
Articolo 9
Nel caso in cui l'animale sia allevato per
l'alimentazione, deve essere nutrito, allogiato,
trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti
ansietà e dolore.
Articolo 10
a)
Nessun animale deve essere usato per il
divertimento.
b)
Le esibizioni di animali e gli spettacoli che
utilizzano degli animali sono incompatibili con la
dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale
senza necessità, è biocidio, cioè un delitto contro
la vita.
Articolo 12
a)
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero
di animali selvaggi, è un genocidio, cioè un delitto
contro la specie.
b)
L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente
naturale, portano al genocidio.
Articolo 13
a)
L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
b)
Le scene di violenza di cui glia animali sono
vittime devono essere proibite al cinema e alla
televisione a meno che non abbiano come fine di
dimostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
a)
Le associazione di protezione e di salvaguardia
degli animali, devono essere rappresentate a livello
governativo.
b)
I diritti dell'animale devono essere difesi dalla
legge come i diritti dell'uomo.
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