È vietato maltrattare gli animali,
trascurarli in modo grave o costringerli
senza necessità a fatiche eccessive.
È
vietato inoltre:
uccidere
animali con crudeltà;
uccidere
animali in modo perverso, segnatamente
organizzare tiri su animali domestici o
in cattività;
organizzare tra o con animali
combattimenti in cui essi sono
maltrattati o uccisi;
utilizzare animali vivi per addestrare
cani o provarne l'aggressività; è fatta
eccezione per l'addestramento e la prova
dei cani nelle tane artificiali, alle
condizioni stabilite dal Consiglio
federale;
utilizzare animali per esibizioni,
pubblicità, riprese cinematografiche o
fini analoghi, se ciò comporta
manifestamente dolori, sofferenze o
lesioni per essi;
liberare
o abbandonare un animale allevato in
casa o nell'azienda, per sbarazzarsene;
amputare
gli artigli a gatti ed altri felidi,
recidere le orecchie ai cani, sopprimere
gli organi vocali o impiegare altri
mezzi per impedire all'animale di
emettere gridi ed esprimere dolore;
somministrare agli animali sostanze
eccitanti per aumentarne le prestazioni
in gare sportive.
3.
Il Consiglio federale può vietare altre
pratiche su animali.